|
 |
27.07.2005
di Angelo Busani
Il decreto legislativo
122/2005 sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire, prevede
l'obbligo a carico del costruttore di consegnare all'acquirente una
fideiussione (rilasciata da una banca, da un'impresa di assicurazione o
da un intermediario finanziario abilitato) a garanzia dei corrispettivi
incassati dal costruttore sino al trasferimento della proprietà. Su
questo tema una serie di chiarimenti sono arrivati dallo studio n.
5813/C del Notariato relativo a «Decreto legislativo 122/2005: la
garanzia fideiussoria ed i presupposti di applicazione della nuova
normativa».
La garanzia non riguarda le somme che il costruttore è destinato a
riscuotere nel momento in cui si verifichi il trasferimento della
proprietà dell'edificio. Sono, inoltre, escluse dalla fideiussione le
somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un
mutuante: è il caso del mutuo erogato all'acquirente-mutuatario
garantito da ipoteca iscritta dal venditore, terzo datore di ipoteca.
La fideiussione deve essere rilasciata con durata fissata sino al
momento del trasferimento della proprietà in quanto questo è il
momento sino al quale l'acquirente deve essere tutelato.
La sanzione prevista dal legislatore per il caso in cui il costruttore
ometta di rilasciare la polizza fideiussoria è quella della nullità
del contratto, che, peraltro, può essere fatta valere solo
dall'acquirente: il costruttore inadempiente, pertanto, non potrà
"sfruttare" il suo inadempimento per chiedere la nullità di
un contratto della cui stipula si sia eventualmente
"pentito".[...]
Se è previsto l'accollo del mutuo (o di quota frazionata del mutuo)
stipulato dal costruttore:
- la garanzia non riguarderà le somme che l'acquirente si è impegnato
a pagare con accollo del mutuo stipulato dal costruttore, da
perfezionare nel momento in cui si verifichi il trasferimento a favore
dell'acquirente della proprietà o di altro diritto reale sull'edificio;
- la garanzia dovrà "coprire" anche le somme che l'acquirente
abbia pagato mediante accollo del mutuo stipulato dal costruttore,
qualora l'accollo venga perfezionato in un momento precedente a quello
in cui è previsto il trasferimento a favore dell'acquirente della
proprietà del l'edificio o di altro diritto reale (con assunzione da
parte del costruttore della veste di terzo datore di ipoteca).
Fissati questi elementi è, dunque, opportuno verificare una serie di
esempi.
- In un preliminare Tizio (costruttore) promette di vendere a Caio un
edificio da costruire al prezzo di 300.000 euro prevedendo: caparra
confirmatoria di 30mila euro; acconti di prezzo a stato avanzamento
lavori per complessivi 100mila euro; saldo al rogito con accollo di
quota del mutuo in corso di 100mila euro e pagamento in denaro per
70mila euro. La fideiussione dovrà essere di complessivi 130mila euro.
- In un preliminare Tizio (costruttore) promette di vendere a Caio un
edificio da costruire al prezzo di 300mila euro prevedendo: caparra
confirmatoria di 30mila euro; acconti di prezzo a stato avanzamento
lavori per complessivi 100mila euro; un'ulteriore acconto di prezzo a
stato avanzamento lavori per complessivi 100mila euro da regolare con
accollo della quota del mutuo in corso di 100mila euro (da perfezionare
prima del rogito definitivo); saldo al rogito con pagamento in denaro
per 70mila euro. La fideiussione dovrà essere di 230mila euro.
- In un atto di compravendita Tizio (costruttore) vende a Caio un
edificio da costruire al prezzo di 300mila euro prevedendo: versamento
al rogito di 250mila euro; saldo al rilascio dell'agibilità per 50mila
euro. La fideiussione sarà di 250mila euro.
- In un atto di compravendita Tizio (costruttore) vende a Caio un
edificio da costruire al prezzo di 300mila euro prevedendo: versamento
al rogito di 150mila euro; accollo, perfezionato nel rogito, di quota
del mutuo in corso di 100mila euro; saldo al rilascio dell'agibilità
per 50mila euro. La fideiussione dovrà essere di 250mila euro.
- In un atto di permuta Caio trasferisce a Tizio (costruttore) la
proprietà di un'area edificabile (valore 150mila euro) e a sua volta
Tizio trasferisce a Caio un'unità nell'edificio da costruire su questa
area di pari valore: la fideiussione dovrà essere di complessivi
150mila euro.
D. L.vo 20 giugno 2005, n.122. Disposizioni per la tutela
dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a
norma della legge 2 agosto 2004, n. 210 ( Gazzetta
Ufficiale - serie gen. - n. 155 del 6 luglio 2005)
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto devono intendersi: a) per «acquirente»:
la persona fisica che sia promissoria acquirente o che acquisti un
immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto,
compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto
o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente
in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale
di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale,
ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto
obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in
proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento
su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa; b) per
«costruttore»: l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano
in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano
stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o
possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in
favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto
reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo
stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la
realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da
terzi; c) per «situazione di crisi»: la situazione che ricorre nei casi
in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione
immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a
fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa; d) per «immobili da costruire»: gli
immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che
siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata
ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del
certificato di agibilità. Art. 2 (Garanzia
fideiussoria) 1. All'atto
della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento
non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un
immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in
un momento precedente, il costruttore é obbligato, a pena di nullità del
contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a
procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione,
anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di
importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale
corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e
le modalità stabilite nel contratto, deve ancora
riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di
altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le
quali é pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante,
nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. 2. Per
le società cooperative, l'atto equipollente a quello indicato al comma 1
consiste in quello con il quale siano state versate somme o assunte
obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in
proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento
su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa. Art. 3 ( Rilascio,
contenuto e modalità di escussione della fideiussione)
1. La fideiussione é rilasciata da una banca, da un'impresa esercente le
assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il
costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2, la
restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale
corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali
maturati fino al momento in cui la predetta situazione si é verificata.
2. La situazione di crisi si intende verificata in una delle seguenti
date: a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto
del contratto; b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; c)
di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo; d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di
insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta
amministrativa o l'amministrazione straordinaria. 3. La fideiussione può
essere escussa a decorrere dalla data in cui si é verificata la
situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di
cui alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al
costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le
ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo
della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare
nel contratto preliminare. 4. La fideiussione deve prevedere la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e deve essere
escutibile, verificatesi le condizioni di cui al comma 3, a richiesta
scritta dell'acquirente, corredata da idonea documentazione comprovante
l'ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo
che complessivamente il costruttore ha riscosso, da inviarsi al domicilio
indicato dal fideiussore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
5. Il mancato pagamento del premio o della commissione non
é opponibile all'acquirente. 6. Il fideiussore é tenuto a pagare
l'importo dovuto entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di cui al comma 4. Qualora la restituzione
degli importi oggetto di fideiussione non sia eseguita entro il suddetto
termine, il fideiussore é tenuto a rimborsare all'acquirente le spese da
quest'ultimo effettivamente sostenute e strettamente necessarie per
conseguire la detta restituzione, oltre i relativi interessi. 7.
L'efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento della
proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto
definitivo di assegnazione. Art. 4 ( Assicurazione
dell'immobile) 1. Il
costruttore é obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente
all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa
indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla
data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti
all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi
dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o
parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del
suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi
successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o
di assegnazione. Art. 5 (Applicabilità
della disciplina) 1. La
disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi
ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro
diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di
costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art.
6 (Contenuto del
contratto preliminare) 1.
Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi
dell'articolo 2 sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una
persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile
oggetto del presente decreto devono contenere: a) le indicazioni previste
agli articoli 2659, primo comma, n. 1), e 2826 del codice civile; b) la
descrizione dell'immobile e di tutte le sue pertinenze di uso esclusivo
oggetto del contratto;
c) gli estremi di eventuali atti d'obbligo e convenzioni
urbanistiche stipulati per l'ottenimento dei titoli abilitativi alla
costruzione e l'elencazione dei vincoli previsti; d) le caratteristiche
tecniche della costruzione, con particolare riferimento alla struttura
portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla copertura,
agli infissi ed agli impianti; e) i termini massimi di esecuzione della
costruzione, anche eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione;
f) l'indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o il
valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalità per
il suo pagamento, la specificazione dell'importo di eventuali somme a
titolo di caparra; le modalità di corresponsione del prezzo devono essere
rappresentate da bonifici bancari o versamenti diretti su conti correnti
bancari o postali indicati dalla parte venditrice ed alla stessa intestati
o da altre forme che siano comunque in grado di assicurare la prova certa
dell'avvenuto pagamento; g) gli estremi della fideiussione di cui
all'articolo 2; h) l'eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni
pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull'immobile con la specificazione del
relativo ammontare, del soggetto a cui favore risultano e del titolo dal
quale derivano, nonché la pattuizione espressa degli obblighi del
costruttore ad esse connessi e, in particolare, se tali obblighi debbano
essere adempiuti prima o dopo la stipula del contratto definitivo di
vendita; i) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se
non ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o
provvedimento abilitativo alla costruzione; l) l'eventuale indicazione
dell'esistenza di imprese appaltatrici, con la specificazione dei relativi
dati identificativi. 2. Agli stessi contratti devono essere allegati: a)
il capitolato contenente le caratteristiche dei materiali da utilizzarsi,
individuati anche solo per tipologie, caratteristiche e valori omogenei,
nonché l'elenco delle rifiniture e degli accessori convenuti fra le
parti; b) gli elaborati del progetto in base al quale é stato richiesto o
rilasciato il permesso di costruire o l'ultima variazione al progetto
originario, limitatamente alla rappresentazione grafica degli immobili
oggetto del contratto, delle relative pertinenze esclusive e delle parti
condominiali. 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al regio decreto
28 marzo 1929, n. 499. Art. 7 ( Modificazioni
all'articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. All'articolo 39 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 6 é sostituito dal seguente: «6. In caso di
edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi
l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in
corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario
acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso,
questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o
promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione
del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento
dell'ipoteca a garanzia.»; b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro
il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di
suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea
a comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e
l'accatastamento delle singole porzioni per le quali é richiesta la
suddivisione del finanziamento. Tale termine é aumentato a centoventi
giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più
di cinquanta quote. 6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine
indicato al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso al
presidente del tribunale nella cui circoscrizione é situato l'immobile;
il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso,
designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto
pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso.
Dall'atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo
termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle
quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate; di tale
circostanza si fa menzione nell'atto stesso. 6-quater. Salvo diverso
accordo delle parti, la durata dell'ammortamento é pari a quella
originariamente fissata nel contratto di mutuo e l'ammortamento stesso é
regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di
individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente
precedente. Il responsabile del competente Ufficio del territorio annota a
margine dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e
della relativa ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso
relativo.». Art. 8 ( Obbligo
di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca antecedente alla
compravendita) 1. Il notaio
non può procedere alla stipula dell'atto di compravendita se,
anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla
suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo
per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del
pignoramento gravante sull'immobile. Art. 9 (Diritto
di prelazione)
1. Qualora l'immobile sia stato consegnato all'acquirente
e da questi adibito ad abitazione principale per sé o per un proprio
parente in primo grado, all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui
abbia escusso la fideiussione, é riconosciuto il diritto di prelazione
nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto nell'incanto
anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell'articolo 584 del
codice di procedura civile. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di
prelazione, l'autorità che procede alla vendita dell'immobile provvede a
dare immediata comunicazione all'acquirente, con atto notificato a mezzo
ufficiale giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro
dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento, con indicazione di
tutte le condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e
l'invito ad esercitare la prelazione. 3. Il diritto di prelazione é
esercitato dall'acquirente, a pena di decadenza, entro il termine di dieci
giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2
offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'autorità
che procede alla vendita dell'immobile, condizioni uguali a quelle
comunicategli. 4. Qualora l'acquirente abbia acquistato l'immobile, per
effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore
alle somme riscosse in sede di escussione della fideiussione, la
differenza deve essere restituita al fideiussore, qualora l'immobile
acquistato abbia consistenza e caratteristiche tipologiche e di finitura
corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato con il
costruttore. Ove non ricorra tale condizione, l'eventuale eccedenza da
restituire al fideiussore deve risultare da apposita stima. 5. É escluso,
in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti dell'aggiudicatario.
Art. 10 ( Esenzioni e
limiti alla esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare)
1. Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della
proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire,
nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla
data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o di
suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto
prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono
soggetti all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 2. Non sono,
altresì, soggetti alla medesima azione revocatoria i pagamenti dei premi
e commissioni relativi ai contratti di fideiussione e di assicurazione di
cui agli articoli 3 e 4, qualora effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso. Art. 11 (Introduzione
dell'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, é inserito il seguente: «72-bis. (Contratti relativi ad immobili da
costruire). In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210,
il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la
scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la
fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al
costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la
fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato
di voler dare esecuzione al contratto.». Art. 12 ( Istituzione
e finalità del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili
da costruire) 1. É
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di
solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, di seguito
denominato: «Fondo», al fine di assicurare un indennizzo, nell'ambito
delle risorse del medesimo Fondo, agli acquirenti che, a seguito
dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione
di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non
hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di
godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore
ovvero l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un
diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una
cooperativa. 2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono
risultare nei confronti del costruttore, a seguito della sua insolvenza,
procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca
antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva a quella di
emanazione del presente decreto. 3. L'accesso alle prestazioni del Fondo
é consentito nei casi in cui per il bene immobile risulti richiesto il
permesso di costruire. Art. 13 (Requisiti
per l'accesso alle prestazioni del Fondo)
1. Per l'accesso alle prestazioni del Fondo devono ricorrere
congiuntamente i seguenti requisiti oggettivi: a) aver subito, a seguito
dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del
costruttore, perdite di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti
dall'acquirente al costruttore medesimo come corrispettivo per l'acquisto
o l'assegnazione dell'immobile da costruire; b) non aver acquistato la
proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile da costruire
ovvero non averne conseguito l'assegnazione. 2. Il requisito di cui al
comma 1, lettera b), non viene meno per effetto dell'acquisto della
proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi
negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di
aggiudicazione di asta nell'ambito della medesima
procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari. 3. Nei casi di cui al
comma 2 l'indennizzo spetta solo qualora l'importo complessivo delle somme
versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore e delle somme
versate per l'effettivo acquisto del bene sia superiore al prezzo
originariamente convenuto con il costruttore ed é determinato in misura
pari alla differenza tra il predetto importo complessivo ed il prezzo
originario, fino comunque a concorrenza delle somme versate e dei beni
corrisposti al costruttore. 4. Danno luogo alle prestazioni del Fondo le
situazioni di perdita della proprietà del bene per effetto del successivo
positivo esperimento dell'azione revocatoria, soltanto nel caso in cui
essa sia stata promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Art. 14 ( Struttura
e funzionamento del Fondo)
1. Il Fondo si articola in sezioni autonome corrispondenti ad aree
territoriali interregionali individuate con il decreto di cui all'articolo
16, sulla base della quantità e della provenienza territoriale delle
richieste di indennizzo presentate entro il termine di decadenza stabilito
nell'articolo 18, comma 1, in modo da assicurare una gestione equilibrata
delle sezioni. L'articolazione in sezioni non comporta un decentramento
territoriale del Fondo. 2. Per ciascuna sezione autonoma é tenuta dal
Fondo una distinta contabilità, anche ai fini della rendicontazione
periodica. 3. Gli oneri di gestione del Fondo sono contabilmente ripartiti
fra le sezioni autonome, in proporzione dell'ammontare delle risorse di
cui ciascuna di esse dispone in virtù dei contributi che le sono imputati
ai sensi dell'articolo 17, comma 5. 4. Le risorse di ciascuna sezione, al
netto degli oneri di gestione, sono destinate alla soddisfazione delle
richieste di indennizzo dei soggetti aventi diritto in relazione agli
immobili ubicati nel territorio di competenza della sezione medesima. A
tale fine il gestore del Fondo, entro sei mesi dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle richieste di indennizzo da parte degli
aventi diritto, salve le risultanze della successiva attività
istruttoria, determina per ciascuna sezione l'ammontare massimo
complessivo delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, quindi, sulla
base delle risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per effetto del
versamento della prima annualità del contributo obbligatorio di cui
all'articolo 17, la prima quota annuale di indennizzo da erogare. 5. Le
ulteriori quote annuali di indennizzo sono determinate in funzione delle
variazioni della misura annua del contributo, stabilita con il decreto di
cui all'articolo 17, comma 4, e del suo gettito effettivo, oltre che del
decrescente ammontare residuo degli indennizzi da corrispondere. 6. In
caso di integrale soddisfazione delle richieste degli aventi diritto,
anche prima della scadenza del termine massimo di operatività del Fondo,
le
eventuali somme residue di una sezione sono attribuite
alle altre sezioni, che non abbiano risorse sufficienti, proporzionalmente
all'ammontare residuo degli indennizzi da corrispondersi da parte di
ciascuna di queste. 7. Il Fondo ha azione di regresso nei confronti del
costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto all'acquirente. A
tale fine il Fondo si surroga nei diritti dell'acquirente nell'ambito
della procedura implicante la situazione di crisi aperta nei confronti del
costruttore, progressivamente in ragione e nei limiti delle somme
corrisposte a titolo di indennizzo, nonché dei relativi interessi e
spese. L'indennizzato ha facoltà di agire nell'ambito della procedura per
l'eventuale residua parte del credito non soddisfatta dall'indennizzo
ricevuto dal Fondo. 8. Le somme recuperate dal Fondo ai sensi del comma 7
sono imputate alla sezione autonoma del Fondo che ha erogato l'indennizzo.
Art. 15 ( Gestione del
Fondo) 1. La gestione del
Fondo é attribuita alla CONSAP - Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici s.p.a., che vi provvede per conto del Ministero dell'economia e
delle finanze sulla base di apposita concessione, approvata con decreto
del medesimo Ministero. 2. La concessione si conforma al principio di
affidare alla CONSAP, quale concessionaria, la gestione di cassa e
patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrità, la
liquidazione delle relative spese, nonché al principio di garantire la
verifica periodica, da parte dell'amministrazione concedente, della
corrispondenza della gestione del Fondo alle finalità indicate dal
presente decreto. Ai relativi oneri e alle spese di gestione si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie del Fondo, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. 3. Ai fini di cui al comma 2, la
concessione definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio concernenti:
a) iniziative informative da assumersi ad opera del Fondo, con oneri a suo
carico, al fine di garantire l'effettiva fruizione dei benefici previsti
dal presente decreto da parte dei destinatari; b) la rilevazione dei dati
necessari per la definizione delle aree territoriali e delle
corrispondenti sezioni autonome del Fondo, ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, nonché per la determinazione annua della misura del contributo
obbligatorio, di cui all'articolo 17, comma 4; c) l'istruttoria delle
richieste di indennizzo; d) la liquidazione degli indennizzi e la loro
erogazione, anche tramite apposite convenzioni con le banche; e) la
ripetizione delle somme già erogate, nei casi di revoca o riforma
dell'attribuzione, nonché l'esercizio del diritto di surroga previsto
dall'articolo 14, comma 7; f) la previsione dell'ammontare complessivo
delle somme da destinare all'erogazione degli indennizzi, nonché al
sostenimento degli oneri di gestione;
g) la destinazione ad investimenti a redditività certa ed
adeguata delle somme disponibili, compatibilmente con le esigenze di
liquidità del Fondo; h) la presentazione al Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, del
rendiconto annuale, approvato dal Consiglio di amministrazione della
concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da
una relazione sull'attività svolta. 4. La concessione stabilisce,
altresì, le modalità di accreditamento alla CONSAP delle somme che
affluiscono al Fondo. Art. 16 ( Ulteriore
disciplina per la gestione del Fondo)
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le aree territoriali e le corrispondenti sezioni autonome del Fondo,
tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo
medesimo. 2. Possono altresì essere stabiliti ulteriori criteri e
modalità per la concreta gestione del Fondo, con particolare riferimento
all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 14. Art. 17 (Contributo
obbligatorio) 1. Per
reperire le risorse destinate al Fondo, é istituito un contributo
obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il
rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione di cui
all'articolo 2; il contributo é versato direttamente dal soggetto che
rilascia la fideiussione. 2. Il contributo obbligatorio é dovuto per un
periodo massimo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ovvero, se antecedente, sino alla data nella
quale risultino acquisite al Fondo risorse sufficienti ad assicurare il
soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate dagli aventi
diritto. L'eventuale ricorrenza della predetta condizione per l'anticipata
cessazione della debenza del contributo é accertata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Per la prima annualità la
misura del contributo é fissata nel quattro per mille dell'importo
complessivo di ciascuna fideiussione ed il versamento é effettuato, entro
il mese successivo a quello di rilascio della fideiussione, con le
modalità stabilite e rese pubbliche dal soggetto gestore del Fondo. 4.
Per le annualità successive, la misura del contributo é stabilita con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il limite massimo del cinque per
mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione; con il medesimo
decreto possono essere stabilite, altresì, modalità per il versamento
diverse o ulteriori rispetto a quelle fissate nel comma 3.
5. Le somme versate a titolo di contributo obbligatorio
sono imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale
é ubicato l'immobile oggetto di fideiussione. 6. Qualora il versamento
del contributo obbligatorio non avvenga entro il termine di cui al comma
3, sono dovuti interessi di mora calcolati, a decorrere dal giorno della
scadenza del termine fino a comprendere quello dell'effettivo versamento,
al saggio di interesse legale. 7. I soggetti che rilasciano fideiussioni
ai sensi dell'articolo 2 sono tenuti a trasmettere entro il 31 dicembre di
ogni anno al soggetto gestore del Fondo una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante attestazione delle fideiussioni rilasciate,
con indicazione dei dati dei soggetti interessati, degli importi e degli
estremi identificativi degli atti fideiussori. Art. 18 ( Accesso
alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande)
1. La domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata
dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi
dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6. 2. Ciascun
soggetto può ottenere dal Fondo l'indennizzo una sola volta, anche nel
caso in cui abbia subito più perdite in relazione a diverse e distinte
situazioni di crisi. Gli importi delle perdite indennizzabili sono
rivalutati, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, alla data di entrata in
vigore del presente decreto. 3. Il richiedente deve fornire la prova della
sussistenza e dell'entità della perdita. A tale fine costituisce prova
anche il provvedimento che ha definitivamente accertato il credito in sede
concorsuale. 4. Nello svolgimento dell'attività istruttoria il gestore
del Fondo, al fine di determinare criteri di valutazione uniformi in
merito a situazioni e documentazioni ricorrenti, può acquisire il parere
di un apposito comitato, costituito con il decreto di cui al comma 6 e
composto da rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attività produttive e
delle categorie interessate. 5. Il gestore del Fondo, all'esito
dell'istruttoria, nei termini stabiliti in sede di concessione, delibera
il riconoscimento dell'indennità e la relativa liquidazione ovvero la
reiezione della richiesta. 6. Con decreto del Ministero della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate
disposizioni relative alle modalità, anche telematiche, di presentazione
della domanda ed al contenuto della documentazione da allegare a questa,
nonché in merito allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al
presente articolo.
|
 |