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Tasse

A partire dalla prossima dichiarazione dei redditi la prima casa non pagherà l'irpef , realizzando così uno degli obbiettivi attesi dagli italiani.

La finanziaria 2001 stabilisce che l'immobile adibito ad abitazione principale , dove abitualmente il contribuente e i suoi familiari dimorano  , gode di una deduzione pari alla rendita catastale.

Per concetto di "dimora abituale" si intende normalmente la residenza anagrafica, mentre per "familiari" si intendono il coniuge , i parenti entro il terzo grado (due fratelli,nonno e nipote, zio e nipote) ed gli affini entro il secondo grado(due cognati)

La deduzione pari alla rendita catastale  può essere applicata anche quando il fabbricato costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente e non è utilizzato dalla stesso possessore.

La deduzione per l'abitazione principale è riconosciuta anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria dimora abituale presso un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che detta abitazione non risulti locata.

Mutui

A partire dal 1/1/2001 la finanziaria 2001 ha reso più elastici i termini per avvalersi della detrazione irpef pari al 19% degli interessi su mutui ipotecari con il massimo di 7.000.000.

    Occorre infatti :

-che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e non più entro mesi 6

-che l'acquisto sia effettuato nell'anno antecedente o successivo alla data di stipula del mutuo e non        più entro mesi 6.

La finanziaria ha introdotto inoltre la possibilità di godere della detrazione per interessi passivi anche nel caso di acquisto di un immobile affittato, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi all'inquilino l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che , entro un anno dal rilascio, lo stesso venga adibito ad abitazione principale.

La stessa detrazione è estesa anche nell'ipotesi di acquisto di immobili destinati ad abitazione principale dei familiari del contribuente.Il diritto alla detrazione spetta quindi al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale di un suo familiare.

E' previsto inoltre che se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può beneficiare della detrazione in relazione ad entrambe le quote. Il vantaggio è evidente; si può recuperare  il bonus fiscale anche quando il coniuge è a carico e non ha tasse da pagare.

     
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