Tasse
A partire dalla prossima dichiarazione dei redditi la prima casa non
pagherà l'irpef , realizzando così uno degli obbiettivi attesi dagli italiani.
La finanziaria 2001 stabilisce che l'immobile adibito ad abitazione principale
, dove abitualmente il contribuente e i suoi familiari dimorano
, gode di una deduzione pari alla rendita catastale.
Per concetto di "dimora abituale" si intende normalmente la
residenza anagrafica, mentre per "familiari" si intendono il
coniuge , i parenti entro il terzo grado (due fratelli,nonno e nipote,
zio e nipote) ed gli affini entro il secondo grado(due cognati)
La deduzione pari alla rendita catastale può essere applicata anche
quando il fabbricato costituisce la dimora principale soltanto dei familiari
del contribuente e non è utilizzato dalla stesso possessore.
La deduzione per l'abitazione principale è riconosciuta anche nel caso
in cui il contribuente trasferisca la propria dimora abituale presso un
istituto di ricovero o sanitario, a condizione che detta abitazione non
risulti locata.
Mutui
A partire dal 1/1/2001 la finanziaria 2001 ha reso più elastici i termini
per avvalersi della detrazione irpef pari al 19% degli interessi su mutui
ipotecari con il massimo di 7.000.000.
Occorre infatti :
-che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto
e non più entro mesi 6
-che l'acquisto sia effettuato nell'anno antecedente o successivo alla
data di stipula del mutuo e non
più entro mesi 6.
La finanziaria ha introdotto inoltre la possibilità di godere della detrazione
per interessi passivi anche nel caso di acquisto di un immobile affittato,
a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi
all'inquilino l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita
locazione e che , entro un anno dal rilascio, lo stesso venga adibito
ad abitazione principale.
La stessa detrazione è estesa anche nell'ipotesi di acquisto di immobili
destinati ad abitazione principale dei familiari del contribuente.Il diritto
alla detrazione spetta quindi al contribuente acquirente e intestatario
del contratto di mutuo anche se l'immobile viene adibito ad abitazione
principale di un suo familiare.
E' previsto inoltre che se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico
dell'altro, quest'ultimo può beneficiare della detrazione in relazione
ad entrambe le quote. Il vantaggio è evidente; si può recuperare
il bonus fiscale anche quando il coniuge è a carico e non ha tasse da
pagare.
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